In un periodo particolarmente attenzionato dalla valenza del giudicato penale nel processo tributario, la Corte di Cassazione con la Sentenza 26 marzo 2025, n. 7979 ha precisato come, in caso di sentenza definitiva pronunciata in sede tributaria, non è esperibile il rimedio dell’autotutela per l’annullamento dell’atto oggetto del contenzioso passato in giudicato.
Pertanto, è precluso l’utilizzo dello strumento deflattivo del contenzioso se la decisione tributaria è definitiva ancorché si invochino gli effetti di una sentenza penale di assoluzione formulata perché il fatto non sussiste.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “l’esercizio del potere di autotutela incontra un esplicito limite costituito dal giudicato di merito favorevole all’Amministrazione”, ciò poiché “l’autotutela non ha natura giudiziale o giustiziale per la rilevata connotazione discrezionale della valutazione dell’Amministrazione”.
Ebbene, l’asserito vizio non può essere oggetto di ulteriore valutazione e dunque di differente giudizio rispetto a quello reso e definitivamente passato in giudicato in conformità con l’art. 2, c. 2, D.M. 37/1997 (cfr. Cass. 29 luglio 2021, n. 21698).
Continua la Corte, “Tale esito ha trovato conferma nell’art. 10-quater, comma 2, L. n. 212 del 2000, introdotto con il D.Lgs. n. 219 del 2023, che indica come ragione di insussistenza dell’obbligo di procedere all’autotutela obbligatoria la sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria”.
E ciò nonostante sia intervenuta, nel parallelo giudizio penale, una pronuncia di assoluzione ex art. 530, c. 2, c.p.p. emessa nei confronti del (medesimo) contribuente proprio in virtù dell’assenza di valutazione in ordine alla “persistenza di autonomi profili di responsabilità̀ tributaria”.
Secondo la Corte, l’autotutela deve considerare l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto, la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici, motivo per cui i Giudici ritengono irrilevante il nuovo articolo 21-bis, d.lgs. 74/2000 (oggetto di attualissimo dibattito interpretativo) secondo cui il giudicato penale fa stato anche nel processo tributario.