Un nuovo orientamento nomofilattico propone una sorta di “responsabilità oggettiva” in concorso da parte del professionista consulente della società ex art. 9, d.lgs. 472/97 nelle violazioni commesse da quest’ultima.
La Corte di Cassazione con la sentenza 25 marzo 2025, n. 7948 intende superare l’orientamento espresso da ultimo nella pronuncia 28 agosto 2024, n. 23229, secondo cui per il concorrente (ancorché professionista) occorra dimostrare il vantaggio economico al fine di rispondere a titolo di concorso.
Sul tema della responsabilità solidale al pagamento delle sanzioni, l’art. 7, d.l. 269/2003 rappresenta una deroga al principio generale personalistico, secondo il quale “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. Pertanto, da una prima interpretazione (culminata nella pronuncia della Corte di Cassazione 1° aprile 2022, n. 10651) solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, nel caso in cui tuttavia quest’ultima sia stata creata nell’esclusivo interesse della persona fisica non trovano attivazione le censure di cui all’art. 7, d.l. 269/2003.
Sul tema del concorso, inoltre, l’art. 9, d.lgs. 472/97, stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.
Ebbene, secondo un primo orientamento, il professionista scontava una responsabilità in concorso esterno (art. 9, d.lgs. 472/97) con l’amministratore di fatto di quest’ultima e interponente (art. 37, c. 3, D.P.R. 600/73) verso il pagamento delle sanzioni irrogate alla società. Tale disciplina trova un limite nell’art. 7, d.l. 269/2009, in virtù del quale la responsabilità del concorrente extraneus (consulente o professionista della società) può ricorrere soltanto ove l’intraneus (l’amministratore) abbia utilizzato la società come schermo o paravento per il perseguimento di interessi propri e presuppone per il concorrente il vantaggio economico.
In aggiunta, il nuovo orientamento della Suprema Corte stabilisce che, ai fini della responsabilità, deve escludersi “la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale”, poiché l’indagine circa il profitto o vantaggio personale equiparerebbe l’extraneus a colui il quale di fatto agisce in forza di un rapporto organico con l’ente, fattispecie questa tipica dell’intraneus.