La complessità dei rapporti tra i diversi ambiti giuridici e la necessità di un’approfondita analisi delle prove in ogni contesto, ha mosso l’approfondimento della sentenza di Corte di Cassazione, sez. V Civile, 14 febbraio 2025, n. 3800 espressasi in controtendenza rispetto alle ultime pronunce sul tema dell’efficacia della sentenza assolutoria penale all’interno del giudizio tributario ancora pendente ai sensi dell’art. 21-bis, d.lgs. 74/2000 (introdotto con l’art. 1, d.lgs. 87/2024).
In particolare la Corte con la sentenza in commento ha affermato che
“L’art. 21-bis D.lgs. n. 74 del 2000 (…) si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova”.
Ciò nonostante, in precedenza, la Suprema Corte avesse adottato una lettura “estensiva” dell’art. 21-bis, d.lgs. 74/2000, maggiormente aderente al dettato letterale, per la quale la norma riconosceva, in ogni stato e grado del processo tributario, efficacia di giudicato alla sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata, con le formule “perché il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, impedendo di fatto all’Amministrazione Finanziaria di condannare in sede tributaria fatti già passati al vaglio del Giudice penale.
Tuttavia, la portata interpretativa di questo orientamento è stata travolta dal nuovo arresto giurisprudenziale che ha concesso efficacia al giudicato assolutorio penale limitatamente al piano sanzionatorio, escludendo ogni interrelazione con la stretta debenza del tributo.
Con ciò assumendo, in presenza di una sentenza di assoluzione divenuta definitiva, i connotati di mera prova oggetto di autonoma valutazione da parte del Collegio tributario giudicante, stravolgendo la ratio stessa della modifica che suggeriva piuttosto un impatto significativo vincolante della sentenza penale di assoluzione sui giudizi tributari, elevandola rispetto al principio di libera circolazione della prova.
Stante il differente orientamento generatosi sull’ambito di applicazione dell’art. 21-bis, d.lgs. 74/2000, la Cassazione con l’Ordinanza Interlocutoria 4 marzo 2025, n. 5714, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, altresì, della definizione del concetto di rilevanza, nel processo tributario, delle sentenze assolutorie pronunciate per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova.