La Corte di Cassazione, con la Sentenza 25 gennaio 2026 n. 1651 ha fornito una netta
indicazione in ordine alla mancata indicazione in dichiarazione dei redditi delle imposte versate
all’estero al fine del riconoscimento in Italia del credito d’imposta.
Il dettato dell’art. 165, c. 8, TUIR prevede, infatti, che “la detrazione non spetta in caso di
omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero
nella dichiarazione presentata”, ma non presuppone alcuna decadenza per mancata indicazione del
credito d’imposta a fronte di un modello dichiarativo regolarmente presentato, né dispone un
obbligo di indicazione del credito; piuttosto impone che il credito d’imposta spettante sia calcolato
con riferimento alle risultanze reddituali dell’atto stesso in cui è sorto.
Si noti come, peraltro, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato assunto
dall’Italia, a mezzo Convenzione contro le doppie imposizioni, di riconoscere la dettazione per le
imposte assolte all’estero, l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione non opera
come causa di decadenza dal beneficio.