In materia di accertamenti finanziari, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 7 ottobre 2025
n. 26966 (in continuità con la pronuncia n. 10/2023), ha precisato come a fronte di maggiori ricavi
accertati in via presuntiva sulla base di prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente ha
sempre il diritto di eccepire e ottenere il riconoscimento dei costi di produzione correlati, anche in
via percentuale e presuntiva.
In tal senso, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la presunzione legale prevista
dagli articoli 32, D.P.R. 600/1973 ed art. 51, D.P.R. 633/1972 esonera l’Amministrazione
Finanziaria dalla necessità di fornire ulteriori elementi probatori, ponendo a carico del contribuente
un onere di prova contraria particolarmente rigoroso.
La Corte di Cassazione, altresì, ha evidenziato come la presunzione che equipara i
prelevamenti ingiustificati a ricavi sia, in realtà, una presunzione “duplice (o di secondo grado)”.
Sarebbe infatti irragionevole riservare un trattamento deteriore al contribuente con contabilità
complessivamente attendibile rispetto a chi ha omesso del tutto la contabilità, al quale la
giurisprudenza ha da sempre riconosciuto la deduzione forfettaria dei costi.
Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma è conforme al dettato
costituzionale esclusivamente ove sia così intesa: “a fronte della presunzione legale di ricavi non
contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente
imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova
presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che
vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati»”.