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IVA NON VERSATA ALLA PROVA DELLA CRISI I LIQUIDITÀ

La Cassazione penale con Sentenza del 4 dicembre 2025 n. 39154/2025 ha riconosciuto
come la non punibilità dei reati di omesso versamento di Iva e di ritenute possa essere riconosciuta
solo quando l’omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile, non transitoria e
sopravvenuta all’incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute. In tale circostanza l’onere
della prova ricade in capo al contribuente.

In altri termine ove si riuscisse a provare che l’inadempimento sia stato dettato da una grave
crisi aziendale, causata dalla cancellazione della società dalla white list prefettizia, che impedisce di
contrattare con la pubblica amministrazione, oltre che dallo stato di liquidazione successivamente
intervenuto, potrà farsi valere la causa di non punibilità.

Per cui la causa non opera automaticamente, bensì solo a seguito di doviziosa
rendicontazione dei documenti a supporto che siano dimostrativi tanto dello stato di difficoltà in cui
versa l’azienda quanto della natura, paternità ed estraneità (del contribuente) dello stesso.
La crisi, invero, deve insorgere dopo che il contribuente ha incassato l’Iva o trattenuto le
ritenute, perché solo in tal caso l’omissione può dirsi causata da un evento che rende inesigibile
l’adempimento.

Nel caso di specie, quanto all’elemento soggettivo, che difetterebbe per l’impossibilità di
ricondurre la condotta omissiva a una scelta libera dell’obbligato, va osservato che la cancellazione
dell’impresa amministrata dal ricorrente dalla white list (necessaria per poter contrattare con la
Pubblica Amministrazione), che avrebbe determinato la crisi finanziaria e di liquidità di detta
impresa, è stata disposta, come sottolineato nella sentenza impugnata, il 3 ottobre 2017, ossia
successivamente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta dovuta, con la
conseguente irrilevanza di tale evenienza sulla esigibilità della condotta e sulla volontarietà della
stessa.

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