La Corte di Cassazione, con la Sentenza 12 gennaio 2026 n. 685 ha fissato una serie di
principi in materia di responsabilità per coloro i quali si pongono alla guida delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche, dove l’art. 38 del c.c. prevede che per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e
che delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.
I precedenti intervenuti hanno consentito di giungere ad un orientamento ormai consolidato
per cui la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni dell’ente è collegata, non alla mera
titolarità del potere di rappresentanza, ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e
concretizzatasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi.
Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che
l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per suo conto è inquadrabile fra quelle
di garanzia, assimilabili alla fideiussione.
Il regime di responsabilità descritto si applica anche ai debiti tributari dell’associazione non
riconosciuta relativi ad imposte e sanzioni ancorché si tratti di obbligazioni mai direttamente
riferibili ad attività negoziale del legale rappresentante per conto dell’associazione.
Con riguardo, in particolare, alle obbligazioni tributarie dell’ente si presumere che il
soggetto, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione e direzione della
gestione complessiva dell’associazione ed abbia, quindi, concorso nelle decisioni volte alla
creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’ente.