La sentenza 5 marzo 2026 nella causa Edilsud 2014 s.r.l.s. e Ferreri c. Italia, della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo si pone in continuità con i precedenti degli ultimi 12 mesi (quali
Italgomme Pneumatici s.r.l. del 6 febbraio 2025; Agrisud 2014 s.r.l.s. dell’11 dicembre 2025;
Ferrieri e Bonassisa dell’8 gennaio 2026) in termini di censura per l’ordinamento italiano in materia
di verifiche fiscali.
Il caso di specie riguarda l’accesso (verifica fiscale) presso un immobile utilizzato in modo
promiscuo sia come abitazione del rappresentante legale sia come sede della società la cui
autorizzazione era stata rilasciata dal pubblico ministero del Tribunale competente, ai sensi dell’art.
52 del DPR n. 633/1972, allo scopo di verificare la posizione fiscale della società e individuare
eventuali reati tributari.
L’estensione dell’accesso a locali non inerenti rispetto all’attività della società unitamente
alla natura meramente formale dell’autorizzazione all’accesso hanno legittimato nel caso di specie
l’azione giudiziale in ambito sovranazionale a mezzo della quale la CEDU ha sollevato la necessità
di una motivazione puntuale e proporzionalità delle operazioni in caso di accessi in locali ad uso
promiscuo ed ha osservato come in assenza di un obbligo normativo di motivazione,
l’autorizzazione del PM per i locali promiscui si riduce a un passaggio formale definito un “mero
requisito procedurale” privo di qualsiasi funzione di filtro sostanziale tra le esigenze investigative
dell’Amministrazione finanziaria e il diritto del contribuente alla tutela del proprio domicilio.
Su questa base, il regime autorizzativo per i locali promiscui è stato ritenuto equivalente nella sostanza
a quello già censurato dalla stessa CEDU in Italgomme per i locali commerciali puri.
In entrambi i casi è risultata mancante la condizione minima richiesta dall’art. 8 CEDU,
ossia, che l’ingerenza nel domicilio sia “prevista dalla legge” in modo da offrire garanzie adeguate
e sufficienti contro possibili abusi in concomitanza di una verifica fiscale.