La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 6 marzo 2025 n. 6001, ha apportato una analisi fondamentale al dibattito in ordine agli accertamenti a società a ristretta base, precisando come nelle ipotesi di accertamento societario divenuto definitivo per ragioni meramente procedurali, deve essere riconosciuta al socio percettore di reddito di partecipazione la possibilità di far valere le proprie tutele nel proprio giudizio.
Un principio che si coniuga con l’orientamento di cui da ultima si è fatta portavoce la Corte di Cassazione con la Sentenza 31 gennaio 2023, n. 2807 secondo cui l’annullamento dell’atto emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio, fermo restando che tale carattere pregiudicante non si rinviene nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo a un giudicato formale e non anche sostanziale.
Il principio di diritto espresso nella massima dell’Ordinanza in analisi, dunque, si poggia sull’assunto per cui “il regime di pregiudizialità nei giudizi tra l’accertamento del reddito percepito dalla società ed il reddito di partecipazione attribuito al socio di società di capitali avente ristretta base partecipativa viene meno nel caso in cui l’accertamento nei confronti della società divenga definitivo non perché giudizialmente ritenuto fondato nel merito, bensì a causa dell’omessa impugnazione dell’atto impositivo o di vizi procedurali dell’impugnativa proposta dalla società; in tali casi il socio può pertanto contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società”.
Pertanto, è consentito al socio il diritto di contestare nel proprio ricorso sia l’an dell’obbligazione tributaria oggetto dell’accertamento presupposto che il quantum della rettifica (alla società), ove l’accertamento societario presupposto non possa considerarsi definitivo e, dall’altro, nell’ipotesi in cui lo stesso non abbia ricevuto l’atto di accertamento emesso a carico dell’ente partecipato, non potendosi a lui opporre gli esiti di un processo al quale non ha preso parte e senza che rilevi l’eventuale giudicato formatosi in relazione all’atto presupposto.
Ciò conformemente al principio che consente la riduzione proporzionale del maggior reddito imputato ai soci in caso di riduzione dell’utile extrabilancio dell’ente rispetto a quello accertato in via presuntiva dall’Amministrazione finanziaria.