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La responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società estinta

La responsabilità degli ex soci per i debiti tributari della società estinta

Il tema della responsabilità dei debiti tributari accumulati da una società di capitali (successivamente) cancellata dal Registro delle Imprese è sempre stato dibattuto poiché coinvolge la responsabilità patrimoniale dei soci superstiti per debenze accumulate da soggetti terzi.

La Corte di Cassazione a SS.UU. ha emesso la sentenza 12 febbraio 2025, n. 3625, giungendo alla conclusione per cui l’ex socio sarà considerato responsabile del debito tributario della società estinta solo e qualora risulti destinatario di un atto di accertamento adeguatamente motivato in ordine alla specificità della propria responsabilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Si noti come con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2023, n. 7245, la Corte di Cassazione ha chiesto alle Sezioni Unite di chiarire se la condizione (fissata dall’articolo 2495 c.c.) della riscossione delle somme in base al bilancio finale di liquidazione si rifletta sul requisito dell’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria ovvero incida sulla legittimazione passiva del socio ai fini della prosecuzione del processo inizialmente iniziato dalla società.

Secondo un primo orientamento, attualmente prevalente, il limite della responsabilità dei soci incide non sulla legittimazione, quanto sull’interesse ad agire dei creditori sociali, che non può essere escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato alla liquidazione.

Secondo altro orientamento, è l’Agenzia delle Entrate, quale creditore, a dover provare la distribuzione dell’attivo sociale e la sua percezione da parte del socio.

Sussiste tuttavia un tertium genus, secondo il quale la percezione dei beni è il presupposto per l’assunzione della qualità di successore e, quindi, per la legittimazione processuale. Pertanto, se il socio intende proseguire il processo interrotto, deve provare di aver riscosso utili; se invece è destinatario di pretese come “successore”, deve provare di non aver ricevuto alcunché.

Le SS.UU., confermando il primo e prevalente orientamento, ne offre una coerente rivisitazione sancendo come “il fulcro dell’autonomia del sistema tributario rispetto all’impianto codicistico” debba essere individuato nell’articolo 36, D.P.R. 602/73, fattispecie che si pone “al di fuori di qualsiasi fenomeno di successione, continuità o co-obbligazione con la società” ma che istituisce (come accennato) una responsabilità civilistica e non tributaria, “con riguardo alla quale l’obbligazione d’imposta funge da mero presupposto della responsabilità stessa”.

Il debito della società estinta, in altri termini, costituisce soltanto il presupposto della responsabilità del socio, che dovrà sempre essere accertata con l’apposito atto motivato di cui all’articolo 36, c. 5, D.P.R. n. 602/73.

Da ciò deriva che nella parte motiva dell’eventuale autonomo atto di accertamento, l’Agenzia dovrà necessariamente sostenere la prova della responsabilità dei soci nei limiti di quanto da costoro percepito, conformemente altresì all’articolo 7, c. 5-bis, d.lgs. 546/92.

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